Ruoli e responsabilità
nello studio dentistico

I ruoli all'interno dello studio dentistico

Cosa dice la legislazione

La legislazione sanitaria regola i ruoli e le responsabilità del dentista e del suo staff all’interno di uno studio dentistico. Ogni studio dentistico è costituito da esperti che mettono a disposizione la propria professionalità per assistere il paziente. In genere lo staff di uno studio dentistico comprende:

  • il dentista, che è il professionista che si occupa della cura della bocca, dei denti e dei tessuti e vigila sull’operato dei suoi collaboratori;
  • l’igienista dentale, che svolge compiti di prevenzione di malattie della bocca e dei denti, come il tartaro, su indicazione del dentista;
  • l’assistente allo studio dentistico, che si occupa della gestione e dell’organizzazione dell’attività dello studio odontoiatrico;
  • l’odontotecnico, che è colui a cui vengono commissionati i dispositivi medici su misura, prescritti dal dentista.

La responsabilità del dentista è una materia molto dibattuta dalla giurisprudenza. Il dentista è vincolato al rispetto di alcune norme, relative al proprio lavoro nei confronti del paziente. Le principali forme di responsabilità individuate dalle legislazione sanitaria sono:

  • la responsabilità deontologica: deriva dalla violazione del decoro e della dignità professionale e pertanto è sottoposta a sanzioni disciplinari di vario tipo, quali l’avvertimento, ovvero la diffida a non ripetere lo stesso comportamento in futuro, la censura, la sospensione dall’esercizio dell’attività dentistica da 1 a 6 mesi e la radiazione dall’Albo per casi più gravi.
  • la responsabilità penale: deriva da eventuali danni causati al paziente che a sua volta ha fatto richiesta di risarcimento. Nel valutare il danno odontoiatrico in sede penale si terrà conto del tipo di lesioni causate al paziente (lievissime, lievi, gravi o gravissime) e delle circostanze aggravanti.
  • la responsabilità civile: consiste nell’obbligo di risarcire il danno derivato da un illecito comportamento da parte del dentista. In tale ambito si deve fare una distinzione tra la responsabilità contrattuale, ovvero l’inadempienza di un obbligo professionale sancito dal contratto di cura con il paziente; la responsabilità extracontrattuale, ovvero incidenti o complicazioni che possono insorgere durante la terapia, ma che non erano stati preannunciati in fase contrattuale; la responsabilità mista, ovvero il sopraggiungere in un medesimo caso di entrambe le forme di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
  • la responsabilità oggettiva: è un tipo di responsabilità che non dipende dall’operato del dentista, ma da un mal funzionamento di un dispositivo medico, come ad esempio una protesi, nel corso della terapia. Essendo il dispositivo difettoso, la responsabilità non cade direttamente sul dentista, ma sulla struttura che ha prodotto il dispositivo.
  • la responsabilità nel rapporto di lavoro con altri dentisti: un dentista di uno studio privato può richiedere la collaborazione di altri professionisti col ruolo di collaboratori o, in alcuni casi, di sostituti. In questi casi se viene fatto un danno ad un paziente, la responsabilità ricade sul dentista titolare dello studio odontoiatrico se era presente come controparte nel contratto di cura. Secondo la legislazione, in questa circostanza il dentista non ha prestato il suo ruolo di sorveglianza dei dipendenti. In altri casi la responsabilità può ricadere in maniera esclusiva nei confronti del sostituto che ha svolto la prestazione commettendo un errore professionale o in alternativa può essere di gruppo e coinvolgerà entrambi i medici: si parlerà in questo caso di responsabilità solidale.

Ogni dentista ha il compito di svolgere la propria attività con diligenza e assicurare la guarigione del paziente, nei casi di inosservanza il dentista è soggetto alle normative relative alla responsabilità professionale.

28/06/2016

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